Art. 1
In vigore dal 25 feb 1986
1. I contingenti iniziali di cui all'articolo 245 dell'atto di adesione, che la Repubblica portoghese è autorizzata ad applicare all'importazione in provenienza dai paesi terzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all'allegato XXI dell'atto medesimo, sono fissati come indicato in allegato del presente regolamento. 2. Per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986, i contingenti di cui al paragrafo 1 sono diminuiti di un sesto. 3. Per quanto riguarda i paesi terzi preferenziali, qualora i protocolli di cui all'articolo 366 dell'atto di adesione ovvero, in mancanza di essi, le misure autonome adottate in virtù dell'articolo 367 del medesimo prevedano restrizioni quantitative, i quantitativi risultanti dall'applicazione delle suddette disposizioni vengono fissati prima dei quantitativi per gli altri paesi terzi, fermo restando lo schema definito al paragrafo 1.
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