Art. 2
In vigore dal 25 feb 1986
Le modalità di applicazione del regime dei contingenti di cui all'articolo 245 dell'atto di adesione sono, se del caso, adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2); il comitato di gestione istituito da tale regolamento è competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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