Art. 1

In vigore dal 25 feb 1986
I volumi dei contingenti iniziali che la Repubblica portoghese può, a norma dell'articolo 269 dell'atto di adesione, applicare all'importazione dei prodotti del settore delle uova e del pollame in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 sono indicati in allegato. Per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 tali volumi sono ridotti di un sesto.
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