Art. 1

In vigore dal 25 feb 1986
Per la realizzazione dell'indagine del 1987, al Regno di Spagna e alla Repubblica portoghese vengono rimborsati, a titolo di contributo per le spese sostenute, 10 ECU per ciascuna azienda inserita nell'indagine, fino a concorrenza di un importo massimo di 2 milioni di ECU per la Spagna e di 850 000 ECU per il Portogallo, da imputare sul bilancio delle Comunità europee.
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