Art. 1
In vigore dal 25 feb 1986
1. Per i prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n. 2727/75 e (CEE) n. 1418/76, gli elementi destinati a garantire la protezione dell'industria di trasformazione menzionati nell'articolo 78 dell'atto di adesione, in appresso denominati «elementi fissi», riscossi all'importazione nella Comunità a dieci in provenienza dalla Spagna e all'importazione in Spagna in provenienza dalla Comunità a dieci, sono, a seconda dei casi, fisssati o indicati in allegato. All'importazione in provenienza dai paesi terzi, la Spagna applica immediatamente l'elemento di protezione comunitario. 2. Gli elementi fissi di cui al paragrafo 1 sono applicati fino alla fine della campagna 1985/1986. 3. Per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, la Commissione stabilisce, a decorrere dalla campagna 1986/1987, gli elementi fissi di cui al paragrafo 1, adeguati conformemente all'articolo 78, paragrafo 3, dell'atto di adesione.
Storico versioni
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