Art. 2

In vigore dal 25 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile per ciascun prodotto a decorrere dalla campagna 1986/1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 22.
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