Art. 1
In vigore dal 25 feb 1986
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 268, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, terzo trattino, dell'atto di adesione sono assimilati ai «v.q.p.r.d.» della voce 22.05 della tariffa doganale comune i vini prodotti sul territorio portoghese in conformità della legislazione nazionale in vigore relativa alla «denominaçao de origem controlada» e alla «indicacao de proveniência regulamentada». 2. L'elenco dei vini di cui al paragrafo 1 è adottato secondo la procedura prevista all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2). A tale scopo, la Repubblica portoghese comunica alla Commissione tutti gli elementi necessari per l'applicazione del presente regolamento.
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