Art. 1
In vigore dal 25 feb 1986
Nel periodo compreso tra il 1° marzo 1986 e il 31 agosto 1992 il prezzo medio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 337/79, stabilito per ciascun mercato rappresentativo spagnolo, è corretto dal rapporto tra i prezzi di orientamento applicabili nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e quelli applicabili in Spagna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:481:oj#art-1