Art. 2
In vigore dal 25 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 7. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
Storico versioni
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