Art. 1
In vigore dal 25 feb 1986
Per i prodotti che sono oggetto degli articoli 67 e 235 dell'atto di adesione, e che sono sottoposti in virtù della regolamentazione comunitaria all'applicazione di dazi doganali all'importazione dai paesi terzi, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese sono autorizzati a riprendere, all'interno della nomenclatura della tariffa doganale comune, le suddivisioni nazionali che sono indispensabili perché il ravvicinamento progressivo alla tariffa doganale comune o l'abolizione dei dazi all'interno della Comunità si effettuino alle condizioni previste dall'atto di adesione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:444:oj#art-1