Art. 1

In vigore dal 25 feb 1986
Per i prodotti che sono oggetto degli articoli 67 e 235 dell'atto di adesione, e che sono sottoposti in virtù della regolamentazione comunitaria all'applicazione di dazi doganali all'importazione dai paesi terzi, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese sono autorizzati a riprendere, all'interno della nomenclatura della tariffa doganale comune, le suddivisioni nazionali che sono indispensabili perché il ravvicinamento progressivo alla tariffa doganale comune o l'abolizione dei dazi all'interno della Comunità si effettuino alle condizioni previste dall'atto di adesione.
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