Art. 3

In vigore dal 25 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 157 del 18. 6. 1976, pag. 20. (5) GU n. L 196 del 26. 7. 1984, pag. 21. (6) GU n. L 314 del 23. 11. 1985, pag. 5. (7) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
Storico versioni

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