Art. 3
In vigore dal 24 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. BRAKS
(1) GU n. C 141 del 10. 6. 1985, pag. 496.
(2) La data di entrata in vigore dell'accordo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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