Art. 3

In vigore dal 24 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS (1) GU n. C 141 del 10. 6. 1985, pag. 496. (2) La data di entrata in vigore dell'accordo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio.
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