Art. 2

In vigore dal 24 feb 1986
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 2. Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1986. Il regime all'importazione in Spagna e in Portogallo, previsto nell'allegato è applicabile, per quanto concerne i prodotti agricoli di cui alle sezioni I-IV della tariffa doganale comune, a partire dal 1° marzo 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS (1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
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