Art. 2
In vigore dal 24 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 218 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 19.
(3) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.
(4) GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.
Storico versioni
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