Art. 1

In vigore dal 19 feb 1986
1. Conformemente al regolamento (CEE) n. 231/86 l'organismo d'intervento britannico mette a disposizione dell'organismo d'intervento italiano 300 000 tonnellate di frumento tenero destinato ad essere impiegato nell'alimentazione animale. 2. Il frumento tenero deve essere trasferito nei silos portuali italiani eccettuate le regioni del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia. 3. Gli organismi d'intervento britannico e italiano constatano prima delle operazioni di carico le caratteristiche del prodotto in oggetto e si accordano sulla scelta delle località di magazzinaggio di partenza e di destinazione, in modo da ridurre al minimo le spese di trasporto, nonché sulle date alle quali il prodotto sarà consegnato conformemente alle disposizioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 231/86. Gli elenchi di tali località vengono immediatamente comunicati alla Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:368:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo