Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2607/85 è modificato come segue:
In vigore dal 18 feb 1986
1. La data del 15 febbraio 1986 che figura nell', paragrafo 1 e nell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, è sostituita dalla data dell'8 febbraio 1986.
2. La data del 15 febbraio 1986 che figura nell', paragrafo 6 e nell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, è sostituita dalla data dell'8 marzo 1986.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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