Art. 1

Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1180/77 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 17 feb 1986
« b) di un importo pari alla tassa speciale all'esportazione riscossa dalla Turchia per tale olio nei limiti di 10,88 ECU per 100 kg, importo maggiorato, dal 1o novembre 1985 al 28 febbraio 1986 di 10,88 ECU per 100 kg. ».
Storico versioni

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