Art. 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1514/76 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 17 feb 1986
« b) di un importo pari alla tassa speciale all'esportazione riscossa dall'Algeria per tale olio nei limiti di 12,09 ECU per 100 kg; questo importo è maggiorato, dal 1o novembre 1985 al 28 febbraio 1986, di 12,09 ECU per 100 kg ».
Storico versioni

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