Art. 1
In vigore dal 17 feb 1986
1. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento e fino al 30 giugno 1986 il dazio della tariffa doganale comune per i fogli di polietilene tereftalato, non rivestiti, aventi spessore non inferiore a 22 micrometri e non superiore a 25 micrometri, della sottovoce ex 39.01 C III a), destinati alla fabbricazione di cassette di nastri magnetici, è totalmente sospeso nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 150 tonnellate.
Nei limiti di questo contingente tariffario il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione del 1985.
L'utilizzazione dei prodotti per la destinazione particolare è controllata conformemente alle disposizioni comunitarie in materia.
2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno stato membro della Comunità a dieci, a decorrere dalla data indicata nel paragrafo 1, o in Spagna o in Portogallo, a decorrere dal 1o marzo 1986, ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.
3. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:376:oj#art-1