Art. 2

In vigore dal 17 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 17 febbraio 1986. Per il Consiglio Il Presidente H. van den BROEK (1) GU n. L 61 del 14. 3. 1971, pag. 2. (2) GU n. L 111 del 28. 4. 1976, pag. 3. DECISIONE N. 1/86 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CEE-MALTA del 15 gennaio 1986 che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE, visto l'accordo fra la Comunità economica europea e Malta, firmato a Bruxelles il 5 dicembre 1970, visto il protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa, chiamato qui di seguito « protocollo », in particolare l'articolo 25, considerando che gli importi equivalenti all'ECU in alcune monete nazionali validi il 1o ottobre 1984 erano inferiori agli importi corrispondenti validi il 1o ottobre 1982; che il cambiamento automatico della data di riferimento previsto dalla decisione n. 1/82 del consiglio di associazione causerebbe, al momento della conversione nelle monete nazionali considerate, una riduzione dei limiti effettivi relativamente alla prove documentarie semplificate; che per evitare tale risultato è opportuno aumentare detti limiti espressi in ECU, DECIDE:
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