Art. 2

In vigore dal 17 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 17 febbraio 1986. Per il Consiglio Il Presidente H. van den BROEK (1) GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 165. (2) GU n. L 150 dell'8. 6. 1985, pag. 17, 23, 29, 33 e 37.
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