Art. 1
In vigore dal 17 feb 1986
1. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 dicembre 1986, il dazio della tariffa doganale comune per il polivinilpirrolidone sotto forma di polvere le cui particelle hanno misura inferiore a 38 micrometri e la cui solvibilità nell'acqua a 25 °C è inferiore o uguale all'1,5 % in peso, della sottovoce ex 39.02 C XIV a) della tariffa doganale comune, è totalmente sospeso nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 130 t.
Nei limiti di questo contingente tariffario il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione del 1985.
2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno stato membro della Comunità a dieci, a decorrere dalla data indicata nel paragrafo 1 o in Spagna o in Portogallo, a decorrere dal 1o marzo 1986, ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.
3. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.
Storico versioni
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