Art. 2
In vigore dal 17 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1.
(4) GU n. L 346 del 2. 12. 1981, pag. 5.
(5) GU n. L 316 del 27. 11. 1985, pag. 23.
ALLEGATO
« ALLEGATO IV
Le autorità competenti cui fa riferimento l'articolo 4 del presente regolamento sono:
Per la Repubblica popolare cinese:
- Shanghai Foreign Economic Relations and Trade Commission,
- Fujian Foreign Trade Bureau,
- Guangxi Foreign Trade Bureau,
- Zhejiang Foreign Trade Bureau,
- Jiangsu Foreign Trade Bureau,
- Sichuan Foreign Trade Bureau,
- Chongqing Foreign Trade Bureau,
- Anhui Foreign Trade Bureau.
Per la Corea del Sud:
Korea Canned Goods Export Association.
Per Taiwan:
Taiwan Mushroom Packers United Export Corporation »
Storico versioni
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