Art. 1

In vigore dal 5 feb 1986
1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3388/81, la validità dei titoli d'importazione per i prodotti in provenienza dalla Spagna scade il 28 febbraio 1986 al più tardi. 2. I detentori di titoli d'importazione per i prodotti in provenienza dalla Spagna, che erano previsti essere validi oltre il 28 febbraio 1986, ottengono, qualora ne facciano richiesta, il rimborso della cauzione corrispondente.
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