Art. 2
In vigore dal 4 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatti salvi l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2176/84 e qualsiasi altra decisione del Consiglio, esso si applica fino all'adozione da parte del Consiglio di misure definitive, o, al più tardi, fino alla scadenza di un periodo di due mesi a decorrere dal 18 febbraio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 4 febbraio 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
W. F. van EEKELEN
(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
(2) GU n. L 275 del 16. 10. 1985, pag. 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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