Art. 2

In vigore dal 4 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatti salvi l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2176/84 e qualsiasi altra decisione del Consiglio, esso si applica fino all'adozione da parte del Consiglio di misure definitive, o, al più tardi, fino alla scadenza di un periodo di due mesi a decorrere dal 18 febbraio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 4 febbraio 1986. Per il Consiglio Il Presidente W. F. van EEKELEN (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. L 275 del 16. 10. 1985, pag. 5.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:265:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo