Art. 3
In vigore dal 4 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 4 febbraio 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
W. F. van EEKELEN
(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
(2) GU n. L 268 del 10. 10. 1985, pag. 11.
(3) GU n. L 333 dell'11. 11. 1985, pag. 18.
(1) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 97.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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