Art. 2
In vigore dal 4 feb 1986
Ogni trimestre il Portogallo comunica alla Commissione, al più tardi entro 15 giorni dalla fine del trimestre stesso, i quantitativi e le specie effettivamente importati nel quadro del regime di sospensione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:255:oj#art-2