Art. 2
In vigore dal 4 feb 1986
Le esportazioni spagnole verso gli stati membri della Comunità nella sua composizione anteriore al 1o gennaio 1986 che al 1o gennaio 1985 applicano delle restrizioni quantitative in virtù dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3796/81, si effettuano:
- per quanto concerne le preparazioni e le conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune:
- a partire dal 1o marzo 1986 entro un limite di 500 t,
- a partire dal 1o gennaio 1987 entro un limite di 610 t,
- a partire dal 1o gennaio 1988 entro un limite di 720 t,
- a partire dal 1o gennaio 1989 entro un limite di 830 t,
- a partire dal 1o gennaio 1990 entro un limite di 940 t,
- a partire dal 1o gennaio 1991 entro un limite di 1 050 t,
- a partire dal 1o gennaio 1992 entro un limite di 1 160 t,
- a partire dal 1o gennaio 1993 entro un limite di 1 270 t,
- a partire dal 1o gennaio 1994 entro un limite di 1 380 t,
- a partire dal 1o gennaio 1995 entro un limite di 1 500 t,
- a partire dal 1o gennaio 1996, senza limite;
- per quanto concerne le preparazioni e le conserve di tonno della sottovoce 16.04 E della tariffa doganale comune:
- a partire dal 1o marzo 1986, entro un limite di 300 t,
- a partire dal 1o gennaio 1987 entro un limite di 415 t,
- a partire dal 1o gennaio 1988 entro une limite di 530 t,
- a partire dal 1o gennaio 1989 entro un limite di 645 t,
- a partire dal 1o gennaio 1990 entro un limite di 760 t,
- a partire dal 1o gennaio 1991 entro un limite di 875 t,
- a partire dal 1o gennaio 1992 entro un limite di 1 000 t,
- a partire dal 1o gennaio 1993 senza limite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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