Art. 2
In vigore dal 3 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore l'11 febbraio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 362 del 20. 12. 1985, pag. 8.
Storico versioni
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