Art. 1

In vigore dal 27 gen 1986
1. A datare dal 27 gennaio 1986 e fino al 1o marzo 1986 possono essere presentate domande di aiuto all'ammasso privato nel settore delle carni suine presso l'organismo d'intervento italiano conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1092/80 e del presente regolamento. Possono beneficiare di tali aiuti unicamente i prodotti provenienti da suini allevati in una zona di 10 km di raggio attorno ad ogni focolaio di afta epizootica constatato dopo il 1o novembre 1985 nella provincia di Reggio Emilia, Unità sanitarie locali n. 9, 11 e 12; nella provincia di Modena, Unità sanitarie locali n. 14 e 16 e la parte nord del n. 17, delimitata a sud da una linea tracciata est-ovest a partire dal punto di congiunzione dei confini delle Unità sanitarie locali n. 12 e 13, nonché nella provincia di Bologna, Unità sanitaria locale n. 26. L'ammasso può aver luogo al di fuori della zona di protezione definita qui sopra, a condizione che siano rispettate le disposizioni della direttiva 72/461/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria. L'elenco dei prodotti che possono beneficiare degli aiuti e i relativi importi sono fissati in allegato. 2. Se la durata d'ammasso è prorogata ovvero ridotta, l'importo degli aiuti è adattato in conformità. Gli importi dei supplementi per mese o delle detrazioni per giorno sono fissati nell'allegato, colonne 6 e 7.
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