Art. 2

In vigore dal 27 gen 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (3) GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60. (4) GU n. L 303 del 16. 11. 1985, pag. 13. (5) GU n. L 76 del 24. 3. 1977, pag. 1. (6) GU n. L 141 del 9. 6. 1979, pag. 10. (7) GU n. L 189 del 17. 7. 1984, pag. 14.
Storico versioni

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