Art. 2
In vigore dal 27 gen 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.
(4) GU n. L 303 del 16. 11. 1985, pag. 13.
(5) GU n. L 76 del 24. 3. 1977, pag. 1.
(6) GU n. L 141 del 9. 6. 1979, pag. 10.
(7) GU n. L 189 del 17. 7. 1984, pag. 14.
Storico versioni
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