Art. 2

In vigore dal 20 gen 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1986. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione (1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. (2) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1 e 21. (3) GU n. L 188 dell'11. 7. 1978, pag. 28. (4) GU n. L 323 del 19. 12. 1979, pag. 6. (5) GU n. L 330 del 18. 12. 1984, pag. 7.
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