Art. 2
In vigore dal 20 gen 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1986.
Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione
(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1 e 21.
(3) GU n. L 188 dell'11. 7. 1978, pag. 28.
(4) GU n. L 323 del 19. 12. 1979, pag. 6.
(5) GU n. L 330 del 18. 12. 1984, pag. 7.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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