Art. 3
In vigore dal 17 gen 1986
1. I produttori che, entro i limiti previsti all'articolo 5, , primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1059/83, desiderano concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine per un vino da tavola comunicano all'organismo d'intervento, all'atto della presentazione della domanda di conclusione di contratti, il quantitativo totale di vino da tavola prodotto per la campagna in corso.
A tale scopo, il produttore presenta una copia della dichiarazione o delle dichiarazioni di produzione compilate in conformità dell' del regolamento (CEE) n. 2102/84 della Commissione (1),
2. Gli stati membri comunicano alla Commissione, non oltre il 10 maggio 1986, il quantitativo massimo di vino da tavola sotto contratto di magazzinaggio a lungo termine che può formare oggetto della distillazione di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79.
Storico versioni
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