Art. 2
In vigore dal 14 gen 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso entra in vigore il 1o gennaio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1986.
Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione
(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 21.
(4) GU n. L 330 del 24. 12. 1975, pag. 29.
(5) GU n. L 340 del 28. 12. 1984, pag. 49.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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