Art. 1

In vigore dal 7 gen 1986
Dal 1o gennaio fino al 28 febbraio 1986, il regime applicabile dalla Spagna e dal Portogallo negli scambi con paesi terzi secondo gli accordi di cui all'articolo 181, paragrafo 1, primo trattino, e all'articolo 368, paragrafo 1, primo trattino, dell'atto, fatta eccezione per gli accordi conclusi con l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, è quello applicato prima dell'adesione.
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