Art. 1
In vigore dal 7 gen 1986
Dal 1o gennaio fino al 28 febbraio 1986, il regime applicabile dalla Spagna e dal Portogallo negli scambi con paesi terzi secondo gli accordi di cui all'articolo 181, paragrafo 1, primo trattino, e all'articolo 368, paragrafo 1, primo trattino, dell'atto, fatta eccezione per gli accordi conclusi con l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, è quello applicato prima dell'adesione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:60:oj#art-1