Art. 1

In vigore dal 30 dic 1985
1. Nell'allegato del regolamento n. 172/66/CEE, la dicitura « olio vergine diverso dal lampante, originario e in provenienza dall'Andalusia (Spagna) », nonché il coefficiente di equivalenza corrispondente sono soppressi. 2. All'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 205/73, i termini « dalla Spagna » sono soppressi. 3. Il regolamento (CEE) n. 2041/75 è modificato come segue: - All'articolo 2 bis sono aggiunte le diciture seguenti: « Importaciones a granel o en recipientes superiores a 5 litros ». « Importações a granel ou em embalagens imediatas de conteúdo superior a 5 litros ». « Importaciones en recipientes inferiores o iguales a 5 litros ». « Importações em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 5 litros ». - All'articolo 9, paragrafo 2, sono aggiunte le diciture seguenti: « Sin restitución en metálico ». « Sem restituição em numerário ». - All'articolo 9, paragrafo 3, sono aggiunte le diciture seguenti: « Franquicia de exacción reguladora para . . . . . . (cantidad para la cual el certificado se ha concedido) kg ». « Isenção de direito nivelador para . . . . . . (quantidade para a qual é emitido o certificado . . . . . .) kg. - All'articolo 12, paragrafo 1, sono aggiunte le diciture seguenti: « La cantidad se refiere a la cualidad-tipo ». « A quantidade refere-se à qualidade-tipo ». 4. All'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2960/77, sono aggiunte le diciture seguenti: « Exportaciones en el marco del Reglamento (CEE) no 2960/77 » « Exportações no âmbito do Regulamento (CEE) n 2960/77 » 5. L'allegato del regolamento (CEE) n. 3130/78 è completato con l'aggiunta del testo di cui all'allegato I del presente regolamento. 6. Il regolamento (CEE) n. 3136/78 è modificato come segue: - All'articolo 4, paragrafo 1, sono aggiunte le diciture seguenti: « Tasa de exacción reguladora (en moneda nacional) por 100 kg ». « Taxa de direito nivelador (em moeda nacional) por 100 kg ». - All'articolo 4, paragrafo 2: - il primo trattino è soppresso; - è aggiunto il comma seguente: « Tuttavia, le disposizioni del comma precedente si applicano alla Spagna e al Portogallo soltanto a decorrere dal 1o gennaio 1991 ». - All'articolo 5, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente: « Tuttavia, la data di scadenza dei titoli recanti nelle caselle 13 e 14 l'indicazione "Spagna" non può essere posteriore al 28 febbraio 1986 ». 7. Il regolamento (CEE) n. 2677/85 è modificato come segue: - All'articolo 4, paragrafo 1, sono aggiunti i due trattini seguenti: « - (CEE)-ESP per le imprese situate in Spagna ». « - (CEE)-P per le imprese situate in Portogallo ». - All'articolo 17, paragrafo 2, primo comma, è aggiunta la frase seguente: « Nondimeno, in Spagna e in Portogallo, tale importo è pari a quello della cauzione da costituire negli altri paesi della Comunità ». 8. L'allegato del regolamento (CEE) n. 1726/82 è completato con l'aggiunta del testo di cui all'allegato II del presente regolamento. 9. Il regolamento (CEE) n. 2681/83 è modificato come segue: - All'articolo 18, paragrafo 5, terzo comma, il testo dell'ultima riga è sostituito dal seguente: « ESP per la Spagna e P per il Portogallo ». - All'articolo 26, paragrafo 2, primo comma, sono aggiunte le diciture seguenti: « Semillas o mezclas importadas » « Sementes ou misturas importadas ». - All'articolo 26, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), sono aggiunte le diciture seguenti: « Destinado a ser sometido al régimen de control previsto en el artículo 2 del Reglamento (CEE) no 1594/83 o a ser puesto en condiciones de no poder beneficiarse de la ayuda » « Destinado a ser submetido ao regime de controlo previsto no artigo 2 do Regulamento (CEE) n 1594/83 ou ser colocado em condições de não poder beneficiar da ajuda ». 10. Il regolamento (CEE) n. 1813/84 è modificato come segue: - All'articolo 10, paragrafo 1, sono aggiunte le diciture seguenti: « Semillas cosechadas en . . . . . . ». « Sementes produzidas em . . . . . . ». - All'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), sono aggiunte le diciture seguenti: « Destinado a ser transformado con vistas a la producción de aceite o, en el caso de las semillas de colza y de nabina, para su incorporación a los alimentos para animales, o a ser puestas en condiciones de no poderse beneficiar de la ayuda en el sentido del artículo 30 del Reglamento (CEE) no 2681/83 » « Destinado a ser transformado para produção de azeite ou, no caso de se tratar de sementes de colza ou de nabita, com vista à sua incorporação em alimentos para animais, ou a ser colocado em condições de não poder beneficiar da ajuda nos termos do artigo 30 do Regulamento (CEE) n 2681/83 ». 11. All'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3061/84 è aggiunto il seguente paragrafo 5: « 5. Per la Spagna e il Portogallo, i termini di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 sono rinviati rispettivamente al 31 ottobre 1987, al 31 dicembre 1987 e al 1o novembre 1987, mentre i dati di cui al paragrafo 3 si riferiscono alla campagna 1986/1987 ». 12. Il regolamento (CEE) n. 27/85 è modificato come segue: - All', paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: « Tuttavia, per la Spagna e il Portogallo, questo termine è rinviato al 1o novembre 1986 ». - All'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 4: « 4. Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano alla Spagna e al Portogallo soltanto per quanto riguarda la campagna 1986/1987 ».
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