Art. 1
In vigore dal 30 dic 1985
1. Nell'allegato del regolamento n. 172/66/CEE, la dicitura « olio vergine diverso dal lampante, originario e in provenienza dall'Andalusia (Spagna) », nonché il coefficiente di equivalenza corrispondente sono soppressi.
2. All'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 205/73, i termini « dalla Spagna » sono soppressi.
3. Il regolamento (CEE) n. 2041/75 è modificato come segue:
- All'articolo 2 bis sono aggiunte le diciture seguenti:
« Importaciones a granel o en recipientes superiores a 5 litros ».
« Importações a granel ou em embalagens imediatas de conteúdo superior a 5 litros ».
« Importaciones en recipientes inferiores o iguales a 5 litros ».
« Importações em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 5 litros ».
- All'articolo 9, paragrafo 2, sono aggiunte le diciture seguenti:
« Sin restitución en metálico ».
« Sem restituição em numerário ».
- All'articolo 9, paragrafo 3, sono aggiunte le diciture seguenti:
« Franquicia de exacción reguladora para . . . . . . (cantidad para la cual el certificado se ha concedido) kg ».
« Isenção de direito nivelador para . . . . . . (quantidade para a qual é emitido o certificado . . . . . .) kg.
- All'articolo 12, paragrafo 1, sono aggiunte le diciture seguenti:
« La cantidad se refiere a la cualidad-tipo ».
« A quantidade refere-se à qualidade-tipo ».
4. All'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2960/77, sono aggiunte le diciture seguenti:
« Exportaciones en el marco del Reglamento (CEE) no 2960/77 »
« Exportações no âmbito do Regulamento (CEE) n 2960/77 »
5. L'allegato del regolamento (CEE) n. 3130/78 è completato con l'aggiunta del testo di cui all'allegato I del presente regolamento.
6. Il regolamento (CEE) n. 3136/78 è modificato come segue:
- All'articolo 4, paragrafo 1, sono aggiunte le diciture seguenti:
« Tasa de exacción reguladora (en moneda nacional) por 100 kg ».
« Taxa de direito nivelador (em moeda nacional) por 100 kg ».
- All'articolo 4, paragrafo 2:
- il primo trattino è soppresso;
- è aggiunto il comma seguente:
« Tuttavia, le disposizioni del comma precedente si applicano alla Spagna e al Portogallo soltanto a decorrere dal 1o gennaio 1991 ».
- All'articolo 5, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:
« Tuttavia, la data di scadenza dei titoli recanti nelle caselle 13 e 14 l'indicazione "Spagna" non può essere posteriore al 28 febbraio 1986 ».
7. Il regolamento (CEE) n. 2677/85 è modificato come segue:
- All'articolo 4, paragrafo 1, sono aggiunti i due trattini seguenti:
« - (CEE)-ESP per le imprese situate in Spagna ».
« - (CEE)-P per le imprese situate in Portogallo ».
- All'articolo 17, paragrafo 2, primo comma, è aggiunta la frase seguente:
« Nondimeno, in Spagna e in Portogallo, tale importo è pari a quello della cauzione da costituire negli altri paesi della Comunità ».
8. L'allegato del regolamento (CEE) n. 1726/82 è completato con l'aggiunta del testo di cui all'allegato II del presente regolamento.
9. Il regolamento (CEE) n. 2681/83 è modificato come segue:
- All'articolo 18, paragrafo 5, terzo comma, il testo dell'ultima riga è sostituito dal seguente:
« ESP per la Spagna e P per il Portogallo ».
- All'articolo 26, paragrafo 2, primo comma, sono aggiunte le diciture seguenti:
« Semillas o mezclas importadas »
« Sementes ou misturas importadas ».
- All'articolo 26, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), sono aggiunte le diciture seguenti:
« Destinado a ser sometido al régimen de control previsto en el artículo 2 del Reglamento (CEE) no 1594/83 o a ser puesto en condiciones de no poder beneficiarse de la ayuda »
« Destinado a ser submetido ao regime de controlo previsto no artigo 2 do Regulamento (CEE) n 1594/83 ou ser colocado em condições de não poder beneficiar da ajuda ».
10. Il regolamento (CEE) n. 1813/84 è modificato come segue:
- All'articolo 10, paragrafo 1, sono aggiunte le diciture seguenti:
« Semillas cosechadas en . . . . . . ».
« Sementes produzidas em . . . . . . ».
- All'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), sono aggiunte le diciture seguenti:
« Destinado a ser transformado con vistas a la producción de aceite o, en el caso de las semillas de colza y de nabina, para su incorporación a los alimentos para animales, o a ser puestas en condiciones de no poderse beneficiar de la ayuda en el sentido del artículo 30 del Reglamento (CEE) no 2681/83 »
« Destinado a ser transformado para produção de azeite ou, no caso de se tratar de sementes de colza ou de nabita, com vista à sua incorporação em alimentos para animais, ou a ser colocado em condições de não poder beneficiar da ajuda nos termos do artigo 30 do Regulamento (CEE) n 2681/83 ».
11. All'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3061/84 è aggiunto il seguente paragrafo 5:
« 5. Per la Spagna e il Portogallo, i termini di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 sono rinviati rispettivamente al 31 ottobre 1987, al 31 dicembre 1987 e al 1o novembre 1987, mentre i dati di cui al paragrafo 3 si riferiscono alla campagna 1986/1987 ». 12. Il regolamento (CEE) n. 27/85 è modificato come segue:
- All', paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
« Tuttavia, per la Spagna e il Portogallo, questo termine è rinviato al 1o novembre 1986 ».
- All'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 4:
« 4. Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano alla Spagna e al Portogallo soltanto per quanto riguarda la campagna 1986/1987 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:3818:oj#art-1