Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2858/85 è modificato come segue:

In vigore dal 23 dic 1985
1) Viene inserito il seguente articolo: « Articolo 2 bis 1. L'organismo d'intervento belga indice un bando di gara mensile supplementare relativo a quantitativi specifici di carni suine da trasformare in prodotti destinati a finalità diverse dal consumo umano. Quando si applica il primo comma, non si applicano le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 12, paragrafi 2, lettera a), 3 e 4. 2. Nel bando di gara sono indicati: a) la designazione dei prodotti; b) il termine per la presentazione delle offerte ed il luogo in cui sono depositate; c) le formalità relative alla costituzione della cauzione di gara e gli obblighi concernenti il magazzinaggio, il trattamento e lo smaltimento; d) se del caso, una dichiarazione in cui è precisato che le offerte possono essere presentate mediante telescritto. 3. Ogni bando di gara verte su quantitativi specifici da determinare in conformità della procedura prevista dall'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75. Per il primo bando di gara tale quantitativo è fissato a 8 000 t. 4. Ogni bando di gara è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno sette giorni prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte. L'organismo d'intervento belga provvede anche alla pubblicazione del bando di gara nel Moniteur belge e in qualsiasi altro modo considerato appropriato. 5. In deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, per quanto attiene al primo bando di gara, conformemente al disposto del presente articolo, il termine per la presentazione delle offerte è fissato a giovedì 16 gennaio 1986 alle ore 12 (ora del Belgio) ». 2) Nell'articolo 3, paragrafo 2, e nell'articolo 9, paragrafo 2, viene inserito il seguente punto: « cc) quando si applica l'articolo 2 bis, il quantitativo di carni per il quale viene presentata l'offerta, nonché una descrizione del prodotto o dei prodotti nei quali la carne deve essere trasformata ». 3) Nell'articolo 4, paragrafo 1, nell'articolo 10, paragrafo 1, e nell'articolo 13, paragrafo 1, viene aggiunto il seguente comma: « Quando si applica l'articolo 2 bis, la cauzione è ridotta a 10 ECU/t. ». 4) Nell'articolo 8, paragrafo 1, viene aggiunto il seguente comma: « Quando si applica l'articolo 2 bis, il prezzo fisso è uguale al prezzo minimo di vendita di cui all'arti- colo 5 ». 5) Nell'articolo 12, paragrafo 2, viene inserito il seguente punto: « aa) quando si applica l'articolo 2 bis, le carni sono trasformate in prodotti destinati a finalità diverse dal consumo umano; a tale scopo, le carni sono sottoposte ad un trattamento equivalente almeno a quello previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 80/215/CEE ». 6) Nell'articolo 17, la parte di frase « dieci giorni lavorativi » è sostituita da « trenta giorni ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:3698:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo