Art. 3

In vigore dal 23 dic 1985
Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3796/81, le zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo, i coefficienti di adattamento, nonché i prodotti ai quali essi si riferiscono, sono quelli indicati nell'allegato III.
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