Art. 2
In vigore dal 23 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10.
(3) GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.
(4) GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 24.
Storico versioni
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