Art. 2

In vigore dal 23 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 8. (2) Vedi pagina 24 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5. (4) GU n. L 63 del 2. 3. 1985, pag. 13.
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