Art. 2
In vigore dal 23 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 8.
(2) Vedi pagina 24 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.
(4) GU n. L 63 del 2. 3. 1985, pag. 13.
Storico versioni
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