Art. 1

In vigore dal 20 dic 1985
Soltanto i vini da tavola provenienti da superfici coltivate a vigneto alla data del 1o gennaio 1985 in Spagna e che figurano in allegato, possono, fino al 31 dicembre 1995, avere un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 % vol.
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