Art. 1
Il testo dell'articolo 17, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1696/71 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 20 dic 1985
«6. La durata di realizzazione dell'azione di cui all'articolo 8 è limitata a dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e per quanto concerne la Grecia, la Spagna e il Portogallo ad un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell'adesione».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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