Art. 2

In vigore dal 20 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo. Esso è applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1986/1987, Il presente regolamento è obbligatotio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente R. STEICHEN (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 351 del 21. 12. 1976, pag. 1. (3) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1. (4) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
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