Art. 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1674/72 viene aggiunto il seguente paragrafo:

In vigore dal 20 dic 1985
«3. Per la durata delle deroghe previste dall'articolo 344, paragrafo 1, dell'atto di adesione, l'aiuto è concesso anche per le sementi di base e le sementi certificate prodotte in Portogallo e oggetto di una decisione ai sensi dell'articolo 344, paragrafo 3, del suddetto atto».
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