Art. 2
In vigore dal 20 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
R. STEICHEN
(1) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 352 del 15. 12. 1983, pag. 4.
Storico versioni
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