Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1837/80 è modificato come segue:
In vigore dal 20 dic 1985
1) All'articolo 4, paragrafo 1, i termini «le regioni 1 e 3» sono sostituiti da «le regioni 1, 3 e 7».
2) All'articolo 7, paragrafo 2, i termini «le regioni 1 e 3» sono sostituiti da «le regioni 1, 3 e 7».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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