Art. 3

In vigore dal 20 dic 1985
Per quanto concerne l'aiuto al consumo di olio d'oliva, la concessione è subordinata alle seguenti condizioni supplementari: a) l'aiuto è concesso senza distinzione a tutte le qualità di olio d'oliva che beneficiano, nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, dell'aiuto comunitario al consumo di olio di oliva; b) la Repubblica portoghese prende le misure necessarie per garantire che l'aiuto non vada a beneficio dei quantitativi esportati verso un altro stato membro o verso i paesi terzi; c) a decorrere dal 1o gennaio 1991, l'importo massimo dell'aiuto è diminuito dell'importo dell'aiuto comunitario al consumo per l'olio d'oliva, applicato conformemente all'articolo 293, paragrafo 1, secondo comma, dell'atto consumo di olio d'oliva, la concessione è subordinata alle seguenti condizioni supplementari: di adesione. L'aiuto nazionale è soppresso se l'aiuto comunitario è uguale o superiore all'importo massimo fissato per l'aiuto nazionale. La Repubblica portoghese informa la Commissione delle misure prese per garantire l'osservanza di tali condizioni.
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