Art. 1
In vigore dal 20 dic 1985
1. Negli atti elencati nell'allegato e agli articoli in esso indicati, il termine «quarantacinque» è sostituito dal termine «cinquantaquattro».
2. Nell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1837/80 (1) modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1312/85 (2), la frase «Esso si pronuncia alla maggioranza qualificata» è sostituita dal testo seguente: «Esso si pronuncia alla maggioranza di cinquantaquattro voti».
Storico versioni
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