Art. 1

In vigore dal 20 dic 1985
1. Dal 1o gennaio al 30 giugno 1986 il dazio della tariffa doganale comune per i catalizzatori costituiti da un supporto di elementi tubulari di cordierite porosa, rivestiti d'ossido di alluminio e platino o metalli del gruppo platinico della voce 71.09 della tariffa doganale comune e loro leghe, della sottovoce ex 38.19 G della tariffa doganale comune, è totalmente sospeso nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 35 000 unità. Nei limiti di questo contingente tariffario la Spagna e il Portogallo applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione del 1985. 2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno stato membro della Comunità a dieci a decorrere dal 1o gennaio 1986, in Spagna o in Portogallo a decorrere dal 1o marzo 1986, ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente. 3. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.
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