Art. 2
In vigore dal 20 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
R. KRIEPS
(1) GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 86.
(2) GU n. L 162 del 21. 6. 1985, pag. 4.
Storico versioni
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