Art. 2

In vigore dal 20 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente R. KRIEPS (1) GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 86. (2) GU n. L 162 del 21. 6. 1985, pag. 4.
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